Art. 2.
(Requisiti).

      1. Ai fini del diritto ai benefìci previsti dalla presente legge, le donne non coniugate, legalmente separate, divorziate o vedove, non conviventi more uxorio, con uno o più figli a carico minori o di età non superiore a ventisei anni se studenti, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

          a) età compresa tra un minimo di sedici anni e un massimo di sessanta anni;

          b) cittadinanza italiana o comunitaria o, se straniere, in possesso di regolare permesso di soggiorno;

          c) diploma di scuola secondaria di primo grado o titolo di studio equipollente;

          d) iscrizione, presso l'agenzia per il lavoro territorialmente competente, nell'elenco anagrafico dei lavoratori.